La rinegoziazione di debiti e i finanziamenti a medio e lungo termine non sono indici d’insolvenza

La rinegoziazione di debiti e i finanziamenti a medio e lungo termine non sono indici d’insolvenza
28 Febbraio 2018: La rinegoziazione di debiti e i finanziamenti a medio e lungo termine non sono indici d’insolvenza 28 Febbraio 2018

Recentemente, il Tribunale di Bari si è pronunciato sulla legittimazione del Pubblico ministero a proporre istanza di fallimento e ne ha precisato l’onere probatorio. L’art. 7 l. fall. precisa infatti che il Pubblico ministero è legittimato a presentare la richiesta di fallimento “quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa ” oppure “quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”. L’art. 7 l. fall. quindi estende la legittimazione del Pubblico ministero alla presentazione della richiesta di fallimento in tutti i casi in cui egli abbia appreso la notizia dello stato d’insolvenza in cui versi una determinata società. Nel caso di specie, il Pubblico ministero aveva allegato, quali indici di insolvenza, la prova di “negoziazione dei debiti attraverso transazioni e dilazioni di pagamento a lungo termine”. Per il Tribunale di Bari, “il pubblico ministero istante …. ha omesso qualunque allegazione specifica concernente il collegamento tra la chiesta declaratoria di fallimento e una delle situazioni tipizzate dall’art. 7 l. fall.” Il Tribunale ricorda infatti che “l’insolvenza dell’imprenditore esige la prova di una situazione d’impotenza, strutturale e non solamente transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, valutate nel loro complesso, in quanto già scadute all’epoca della dichiarazione di fallimento” mentre “rinegoziare debiti e richiedere finanziamenti a lungo termine non sono indici di insolvenza. Transazioni e dilazioni costituiscono, infatti, mezzi ordinari di gestione delle risorse dell’impresa”. Il Tribunale di Bari ha quindi rigettato, con decreto in data 12.12.2017, l’istanza di fallimento presentata dal Pubblico ministero.

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